La nostra storia

L'Istituto "Pietro Cadeo" Onlus trae origine da un'Opera Pia realizzata per volontà testamentarPietro Cadeoia del fondatore Pietro Cadeo, facoltoso commerciante clarense deceduto nel 1853. Il benefattore, coi codicilli 22/12/1852 e 22/01/1853, lasciò a tale scopo alla Congregazione di Carità (allora Istituto elemosiniere) la somma di 200.000 lire austriache, la cui accettazione venne autorizzata con ordinanza 16/02/1854 nº 22090/2681 della Delegazione provinciale di Brescia.

Il primo ricovero venne effettivamente aperto nell'anno 1859, sotto l'Amministrazione della Congregazione di Carità. Il primo Statuto dell'Opera Pia risulta approvato con D.R 25 settembre 1880. Il nome dell'Opera Pia era "Pio ricovero dei Vecchi e Casa d'industria Cadeo". Lo scopo della Pia Opera era quello di "accogliere nello stabilimento quei poveri del Comune di Chiari i quali, per età senile o per fisiche indisposizioni, sono ridotti inetti a procurarsi col lavoro i mezzi di loro sussistenza, preferibili però sempre quelli che, raggiunta o presso l'età di 60 anni, tennero sempre una lodevole e laboriosa condotta". Nel corso dei decenni altri benefattori lasciarono denaro e beni immobili all'Ente. Con le offerte e con le rendite dei beni immobili, l'Ente provvedeva alle opere di assistenza alle persone anziane o inabili. L'Ente e la Comunità di Chiari conserveranno grata memoria nei confronti del Fondatore e dei benefattori che hanno reso possibili i servizi erogati.

Parallelamente al "Pio Ricovero dei Vecchi e Casa d'Industria Cadeo", nel 1894, per iniziativa del Comune, dell'allora Congregazione di Carità, dell'Opera Pia Bettolini e della Commissione Centrale di Beneficenza in Milano, Amministratrice della Cassa di Risparmio fu istituita l'Opera Pia "Ricovero di Mendicità" il cui Statuto fu approvato con R.D. 8 luglio 1894. Entrambe le Opere Pie erano amministrate prima dalla Congregazione di Carità del Comune di Chiari, e poi dall'Ente Comunale di Assistenza fino al 1939, quando con R.D. 12 aprile 1939-XVII furono scorporate dall'Ente Comunale di Assistenza e la gestione affidata ad una Amministrazione unica. Successivamente, in esecuzione della Deliberazione dell'Amministrazione unica nº 13 del 15 0ttobre 1969, le due Opere Pie furono fuse in un'unica Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 6972/1890, denominata "Casa di Riposo Pietro Cadeo", con l'approvazione di un nuovo Statuto. Tale fusione fu sancita dal D.P.R. 11 aprile 1970 nº 280, con il quale fu approvato il nuovo Statuto. Successivamente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nº 166 del 01 agosto 2000, lo Statuto è stato rinnovato per adeguarlo alle mutate situazioni sociali e legislative nazionali e regionali e alla nuova tipologia dei servizi erogati, disciplinati dalle leggi della Regione Lombardia. Il nuovo Statuto fu approvato dalla Regione Lombardia con Decreto dirigenziale nº 9481 del 23 aprile 2001. In attuazione dell'art. 1 del nuovo Statuto, dal 01 gennaio 2002 la denominazione dell'Ente è stata cambiata da "Casa di Riposo Pietro Cadeo" in "Istituto Pietro Cadeo".

 

La Natura Giuridica

L'Ente, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, eroga ora servizi socio-sanitari residenziali (Residenza Sanitaria Assistenziale) e semi residenziali (Centro Diurno Integrato) per persone anziane e/o inabili in una struttura che ha una capienza di 150 posti letto per ospiti residenti e 20 posti per ospiti semiresidenziali. La gestione di tali servizi è effettuata nel rispetto delle norme regionali in materia. La Regione concorre con propri contributi alle spese di gestione dei servizi sanitari e a rilevanza sanitaria. In applicazione dell'art. 10 della Legge 8 novembre 2000 nº 328 e del D.Lgs 207/2001, tenuto conto dell'intervenuta Legge di riforma del titolo V della Costituzione Italiana di cui alla L.C. 3/2001, la Regione Lombardia con legge regionale nº 1/2003 ha disposto la trasformazione delle IPAB della Lombardia da deliberarsi entro il 31 ottobre 2003, dando ai Consigli di Amministrazione la possibilità di trasformare l'IPAB o in ASP (Azienda di servizi alla persona) di diritto pubblico o in Persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e degli Statuti. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione nº 172 del 30/10/2003, ha deciso la trasformazione in Persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e precisamente in Fondazione ex art 12 e seguenti del C.C. richiedendo per la stessa la qualifica di O.N.L.U.S ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 nº 460 e ha approvato il nuovo STATUTO.

Si riportano gli articoli 1 e 2 dello Statuto della Fondazione:

Art. 1 - Denominazione e sede

Per effetto della trasformazione dell'I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza) Istituto Pietro Cadeo, è costituita la Fondazione denominata "ISTITUTO PIETRO CADEO" con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 Dic. 1997 nº 460. L'acronimo O.N.L.U.S. sarà utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Chiari, Viale Cadeo 13, ed esplica la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile. Si regola, altresì, secondo le disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 8 novembre 2000 nº 328, al D.Lgs. 4 maggio 2001 nº 201 ed alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 nº 1.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di svolgere attività di pubblica utilità nel settore socio sanitario assistenziale, subentrando a tutti gli effetti nei servizi in precedenza svolti dalla I.P.A.B. ISTITUTO PIETRO CADEO, adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni socio assistenziali degli utenti che ad essa si rivolgono con priorità dei cittadini di Chiari.

In particolare si propone di:

  • ospitare, per libera scelta delle stesse, le persone anziane o inabili in stato di bisogno, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;

  • fornire agli ospiti prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura e al mantenimento dell'autonomia;

  • assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa mediante apposite convenzioni;

  • accogliere ospiti non autosufficienti in strutture protette quali le "Residenze sanitarie assistenziali" con l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno e di ricovero diurno (centro diurno integrato) sia di carattere sanitario che socio-assistenziale;

  • attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica, prioritariamente a favore dei propri operatori;

  • adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana;

  • curare l'aggiornamento continuo del personale e del volontariato;

  • promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione e al coinvolgimento di tutte le risorse umane, al miglioramento continuo del clima organizzativo nonché alla redazione ed approvazione della carta dei servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti;

  • promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire l'integrazione del volontariato;

  • promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio se ed in quanto possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così a ricoveri "impropri";

  • partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni nell'ambito assistenziale, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia (L.R. 1/86 e L. 328/2000);

  • collaborare, nelle sfere di competenza, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di non autosufficienza. La Fondazione potrà inoltre compiere altre attività direttamente connesse con le attività istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 460/97 e da altre disposizioni.

 

Gli organi dell'Istituto

Art. 5 dello Statuto

Sono organi della Fondazione:

  • Il Consiglio di Amministrazione

  • Il Presidente

  • Il Revisore dei Conti


Il Consiglio di Amministrazione

Le funzioni del C.d.A. sono stabilite dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione. "Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione."

Il Consiglio determina l'indirizzo strategico dell'Ente, definisce i programmi da attuare e gli obiettivi da raggiungere, verifica la rispondenza ad essi dei risultati conseguiti, emana direttive di carattere generale. Spetta, in particolare, al Consiglio:

  • approvare lo Statuto e le eventuali modifiche

  • approvare il Bilancio di Previsione le eventuali variazioni e il Conto Consuntivo

  • determinare le tariffe di accesso ai vari servizi erogati dall'Ente

  • deliberare la Dotazione Organica dell'Ente e il C.C.N.L. applicato al personale e approvare il C.C.D.I.

Il Consiglio è composto da 5 membri; i Consiglieri rimangono in carica 5 anni dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il  Vice Presidente. Le decisioni formali del Consiglio sono denominate "Deliberazioni" e sono raccolte nel "Registro verbali deliberazioni" del C.d.A.


Il Presidente

Le funzioni del Presidente sono indicate nell'art. 6 dello Statuto. Il Presidente è il legale rappresentatane dell'Ente. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire nell'Ordine del giorno del Consiglio. Il Presidente segue e sovrintende all'andamento dell'Amministrazione, con riferimento agli obiettivi del Consiglio, in attuazione delle finalità statutarie, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.


Il Revisore Dei Conti

Le funzioni del Revisore dei conti sono previste dall'art. 13 dello Statuto. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei Conti ha il compito di esercitare il controllo contabile e la vigilanza sulla gestione economico finanziaria dell'Ente, secondo le modalità previste dall'art. 2397 e seguenti del Codice civile.


Il Direttore Generale

Le funzioni del Direttore Generale sono indicate nell'art. 12 dello Statuto. Al Direttore spettano le funzioni di gestione amministrativa tecnica e contabile.  Assume, nei limiti delle linee di indirizzo adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, la gestione finanziaria tecnica e amministrativa dell'Ente, ed ha il compito di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il Direttore svolge anche le funzioni di Segretario del C.d.A., partecipando alle sedute del Consiglio di Amministrazione con le funzioni di Segretario verbalizzante.

 

 

Prof. Giovanni Massafra Presidente
Sig.ra Annamaria Bosetti Vice Presidente
Sig. Andrea Consoli Consigliere
Ing. Emanuele Sigalini Consigliere

 

 
 
 
   

Breve storia delle origini della Chiesa della Fondazione

prof. Mino Facchetti

  continua


scala ingresso principale

 
 

 

 

 

 
         
     

 
 

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